Regole tecniche emissione/ricezione fattura elettronica
Con Provvedimento 24 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha sostituito integralmente le disposizioni contenute nel Provvedimento del 30 aprile 2018 (e successive modificazioni), che individuava le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14, D.L. n. 124/2019 nonché le previsioni contenute nel Parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, con riferimento al trattamento dei dati, con il nuovo Provvedimento viene stabilito che:
- i file delle fatture elettroniche e delle note di variazione possono essere consultati e acquisiti esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente. La consultazione e l’acquisizione sono automaticamente inibite al termine della predetta attività istruttoria;
- ai fini dello svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, di elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo nonché di controllo ai fini fiscali, l’Agenzia memorizza i “dati fattura integrati”, includendo quindi anche il metodo di pagamento e la descrizione dell’operazione (natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati). Tale modalità di memorizzazione non avviene per le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale;
- le fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file .xml, saranno memorizzate in modalità cifrata.
Fonte: STUDIO DINU, M & P Network