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Nuovo obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio

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Nuovo obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio

  • 1/07/2022

Obbligo di fatturazione elettronica a far data dal 1° luglio 2022 anche per i soggetti che applicano il regime forfettario, fatta salva l’ipotesi del mancato superamento delle soglie previste dal D.L. n. 36/2022 (decreto PNRR 2).


Chi sono i soggetti interessati?

A seguito dell’abrogazione della seconda parte dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 operata dal D.L. n. 36/2022, l’obbligo di fatturazione elettronica, nonché di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, è stato esteso alle seguenti categorie di soggetti passivi per le quali era, precedentemente, facoltativo:
- soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio (ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
- soggetti passivi che applicano il regime forfettario;
- soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione per il regime speciale IVA e imposte indirette di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991 che abbiano riportato, durante il precedente periodo di imposta, proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.


Permane, in ogni caso, la causa di esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori economici non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato italiano.


Infine, un’ultima ipotesi di esclusione si ha per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che non devono e non possono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.


Quale soglia di rilevanza fa scattare l’obbligo?

Merita di essere sottolineata l’istituzione di una, seppur temporanea, soglia di rilevanza per l’applicazione delle disposizioni in commento.
Stabilisce, infatti, l’art. 18, comma 3 del decreto PNRR 2 che gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati si applicano “[…] per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”.

 

Fonte: STUDIO DINU, M & P Network