Fatturazione Elettronica: i "ritocchi" per gli acquisti da San Marino
Dal 1.07.2022, com’è noto, è in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per cessioni e acquisti di beni (ma non anche per i servizi) con San Marino, per gli effetti del D.M. 21.06.2021 e salve le ipotesi escluse dalla fattura elettronica “per disposizioni di legge” (art. 2, § 2); il tutto in seguito agli accordi raggiunti dall’Italia con la Repubblica di San Marino e al relativo decreto delegato n. 147/2021.
La novità riguarda quindi:
- da un lato, le cessioni di beni effettuate da tutti i fornitori italiani obbligati alla fattura elettronica, compresi i minimi e i forfetari che dalla medesima data hanno perso l’esonero se hanno superato, nel 2021, la soglia di € 25.000 di ricavi/compensi (novità art. 18, c. 2 D.L. 36/2022),
- dall’altro, le cessioni effettuate dai fornitori sammarinesi verso operatori italiani
Per quanto riguarda quest’ultime (le cessioni da operatore sammarinese) sono previste, com’è noto, 2 procedure:
- quella senza addebito dell’Iva (art. 6, 8, 22 D.M.) dove il cessionario deve applicare il reverse charge ex art. 17, c. 2 e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’esterometro (e delle precompilate Iva) con il TD19 secondo i (discutibili, visto che il cessionario riceve fattura elettronica) “desiderata” della circ. 26/E/2022, §2.7;
- l’altra con l’addebito dell’Iva (art. 6, 7, 22 D.M.), nel qual caso il cessionario, avendo ricevuto fattura elettronica tramite SdI, non ha incombenze da esterometro, salvo accertarsi (questo è importante) sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’esito positivo della validazione (vidimazione) dell’Agenzia delle Entrate prima di esercitare la detrazione (art. 7 D.M. e Provv. Ag. Entrate n. 211273/2021, § 4.1).
Successivamente all’introduzione dell’emissione della fattura elettronica, è emersa una difficoltà nata dal fatto che da San Marino non tutti i fornitori sono obbligati ad emettere fattura elettronica (l’esonero è previsto dal D.D. 147/2021 per i soggetti con ricavi dell’anno precedente inferiori a € 100.000 che tuttavia possono optare per la fattura elettronica), sicché si poneva il problema per il cessionario italiano, nel secondo caso, di capire come comportarsi ai fini dell’esterometro di fronte alla ricezione di una fattura cartacea con addebito dell’Iva con timbro a secco circolare dell’Ufficio tributario di San Marino (sostanzialmente alla vecchia maniera). La questione è stata risolta (questa la novità delle specifiche 1.7.1) con l’introduzione del nuovo tipo documento TD28 che (a differenza del TD19) non genera annotazioni in reverse charge e va compilando indicando (fra le altre):
- “SM” nel “IdPaese” del “IdFiscaleIva” del cedente (pena scarto per errore 00473 usando il TD28);
- nel campo “Data” (2.1.1.3), la “data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura cartacea” emessa dal fornitore sammarinese;
- nel campo “Numero” (2.1.1.4) “la numerazione progressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dal fornitore sammarinese”;
- l’imponibile e l’imposta italiana (o l’eventuale natura di non imponibilità) come indicato nella fattura cartacea ricevuta.
Infine, come precisano le specifiche, il TD17 (per i servizi) e il TD19 (per i beni) vanno utilizzati solamente laddove la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea vidimata dall’UTRSM, per i beni) sia senza addebito dell’imposta e debba quindi essere applicato il reverse charge.
Fonte: STUDIO DINU, M & P Network